Riqualificazione Energetica

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Eco Bonus 65% per il risparmio energetico

 

 

 

Fino al 31 dicembre 2015 è possibile utilizzare l’eco bonus del 65% per il risparmio energetico. Quali requisiti e quali adempimenti per ottenerlo?

 

bonus65

 

Ultimo aggiornamento 06/01/2015

 

Per tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2015, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.

 

Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 sicembre 2015 sono detraibili al 65%.

 

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo.

Chi sono i beneficiari dell’eco bonus?

 

Possono fruire dell’eco bonus 65% per il risparmio energetico tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

 

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.

inquilini, comodatari e altre figure previste dalla normativa.

familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (per la legge italiana “familiare” viene considerato: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

coloro che accedano alla detrazione attraverso un passaggio di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio in corso o terminato per una successione mortis causa o una compravendita acquisendo anche la fruizione della parte restante del beneficio fiscale.

i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

le associazioni tra professionisti.

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività̀ commerciale.

i titolari di un diritto reale di godimento (proprietario, locatario, usufruttario e tutti gli altri casi previsti dalla legge) sull’immobile oggetto dell’intervento.

 

IMPORTANTE

 

I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione con riferimento ad immobili locati. Ciò vale, anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso, i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

 

Per i familiari conviventi che sostengono le spese e i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività̀ d’impresa, arte o professione, non é possibile usufruire della detrazione.

 

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobile merce.

 

Il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

 

Quali sono le opere ammesse, i requisiti dell’immobile e il tetto di spesa massimo?

 

interventi agevolabili 50%L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società̀) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

 

Interventi di sostituzione effettuati per il miglioramento termico dell’edificio e requisiti tecnici dei nuovi prodotti:

 

Finestre

Persiane, Scuri, Tapparelle, e tutti gli elementi accessori che contribuiscono al miglioramento termico con un apporto oscurante e riduzione di dispersione di calore (valido solo se gli elementi oscuranti sono installati insieme alle nuove finestre.)

Finestre da tetto

Porte d’ingresso

Pareti vetrate esterne

Parquet e pavimenti isolanti

 

La condizione per fruire dell’agevolazione è che i nuovi prodotti rispettino i requisiti di trasmittanza termica, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita tabella in relazione alla zona climatica in cui si trova l’immobile da riqualificare (i valori di trasmittanza devono essere inferiori a quelli limite indicati nella tabella.)

 

ATTENZIONE

 

La sostituzione degli infissi, qualora questi siano originariamente già̀ conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché̀ il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò̀ specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

 

Requisiti degli immobili oggetto dell’intervento:

 

unità immobiliari e edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività̀ d’impresa o professionale).

Gli edifici devono essere già̀ dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

 

Il tetto di spesa massimo delle opere detraibili é 60.000€ e sarà accessibile per tutti i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2015.

 

Aliquota Iva applicabile

 

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare come già illustrato per il bonus fiscale 50% per le ristrutturazioni edilizie.

 

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione

 

LA CERTIFICAZIONE

 

adempimenti necessari Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:

 

L’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento, quando é relativo a interventi di sostituzione di finestre e infissi può̀ essere sostituito da una certificazione dei produttori.

 

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato F dell’enea. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può̀ essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che né è conseguito, nonché́ il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

 

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.

 

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

 

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la scheda informativa (allegato F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

 

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica (CPID).

 

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (oltre la fine dell’anno per le persone fisiche) é possibile fruire della detrazione anche se non si è in possesso della documentazione finale, poiché́ l’intervento è ancora in corso di realizzazione ed é quindi possibile detrarre le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta inviando all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare e la guida per la compilazione sono reperibili sul sito web dell’agenzia delle entrate).

 

La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

 

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più̀ periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

 

Il modello non va presentato se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta e se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese.

 

PAGAMENTI CON BONIFICI “PARLANTI”

 

Come per le detrazioni per ristrutturazioni anche il bonus fiscale 65% per il risparmio energetico impone che il pagamento delle spese sostenute deve essere inderogabilmente effettuato tramite bonifico bancario o postale (questo vale solo per le persone fisiche e non per i soggetti titolari di reddito d’impresa) e viene definito “parlante” perché al momento dell’esecuzione devono essere specificate nella causale alcune informazioni necessarie senza le quali non sarebbe possibile fruire del bonus fiscale. Ecco l’elenco

 

Riferimento legge 296/2006 e successive modificazioni.

Codice fiscale del soggetto o dei soggetti che effettuano il pagamento (nel caso in cui le fatture siano intestate a più persone.)

Partita iva del beneficiario del pagamento

Riferimento alla fattura (numero e data)

Codice fiscale del condominio e dell’amministratore (per interventi effettuati su parti condominiali di un edificio)

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE

 

Per poter fruire del bonus fiscale 65% senza rischiare di incappare in brutte sorprese o addirittura eventuali sanzioni é necessario conservare accuratamente tutti i documenti che potrebbero essere necessari in caso di verifiche o controlli da parte delle autorità:

 

Certificazione dei prodotti conformi ai requisiti tecnici richiesti dalla legge.

Scheda informativa (allegato F) in formato cartaceo, firmata dove indicato

Ricevuta di corretto invio telematico della pratica sul sito Enea (CPID)

Copia dei bonifici eseguiti

Fatture comprovanti le spese sostenute

Comunicazione preventiva all’ASL (se prevista dall’intervento sostenuto.)

Consenso da parte del proprietario dell’immobile qualora le opere siano eseguite dal “detentore” (locatario, comodatario, ecc.)

Delibera assembleare di approvazione esecuzione lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, quando le opere sono riferite a parti condominiali.

 

 

DUMOR soc. coop. Via Mons. G. Gori, 40 - 01036 Nepi (VT)